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Capo
VIII
Art.
34 1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad un anno.
Art.
35
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne
per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto
consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi
a due anni.
Art.
36
1.
Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a
garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni
dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la
reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della
reclusione da due mesi a due anni.
Art.
37 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art.
38 1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.
Art.
39
1.
Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti
dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione
a lire sei milioni.
Capo
IX
Art.
40 1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art.
41
1.
Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le
disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato
non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente
alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento
sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni
relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla
presente legge.
Art.
42
1.
L'articolo 10 della legge 1. aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 -
Controlli
"1.
è istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
denominata "Autorità" ai fini del presente decreto; tale Autorità
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".
3.
Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, è sostituito dal seguente:
"1.
Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità,
l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico
ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque
essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale
del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo
che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite
massimo complessivo di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli
stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così come determinati per
il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria
IV per il triennio 1996-1998". 4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
Art.
43
1.
Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili
con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo
8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1. aprile 1981, n. 121.
Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo
33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce
all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data
in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
Capo
X
Art.
44
1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal
1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo
utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni,
l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri
e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni
per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli
affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi
anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art.
45
La
presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei
dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge
si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati
in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)
e alla nomina del Garante.
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