|
|
|
Capo
III
Sezione
I
Art.
9
1.
I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a)
trattati in modo lecito e secondo correttezza; 1-bis. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi.
Art.
10
1. L'interessato
o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
devono essere previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a)
le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati
i dati;
2.
L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi
già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza
può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive
o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di
cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera
d).
Sezione
II
Art.
11
1. Il
trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il
consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso. 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.
Art.
12
1.
Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a)
riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
Art.
13
1. In
relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha
diritto:
a)
di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati
che possono riguardarlo;
1) la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la
richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
d) di
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
2. Per
ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1),
può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese,
non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le
modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3.
3. I
diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia
interesse.
4. Nell'esercizio
dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art.
14
1. I
diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non
possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati
personali raccolti:
a) in
base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, e successive modificazioni; 2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione
III
Art.
15
1.I dati
personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione
di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione
o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.
2. Le
misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono
individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le
misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi
regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma
2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza
maturata. 4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art.
16
1. In
caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei
dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante
la loro destinazione.
2. I
dati possono essere:
a)
distrutti; 3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
Art.
17
1. Nessun
atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi
una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente
su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire
il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art.
18 1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione
IV
Art.
19 1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.
Art.
20
1. La
comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di
privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con
il consenso espresso dell'interessato; 2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.
Art.
21
1. Sono
vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per
finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui
all'articolo 7.
2. Sono
altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali
dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando
sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma
1, lettera e).
3. Il
Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi
a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione
si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo
29, commi 6 e 7.
4. La
comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a)
qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica
o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo
31;
|
|